BONUS NATALE

2024

Decreto Legge 9 agosto 2024, n. 113 (cosiddetto Decreto Omnibus), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.

L’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare del 10 ottobre 2024 n. 19/E ha fornito alcuni chiarimenti inerenti i requisiti di accesso al bonus e la corretta applicabilità della misura.

CHI NE HA DIRITTO:

Il Bonus Natale è un’indennità pari ad € 100,00 erogata ai lavoratori dipendenti (non importa con che tipologia di contratto, determinato o indeterminato non fa differenza) in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:

REDDITO COMPLESSIVO

avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro

COMPOSIZIONE FAMILIARE

avere sia il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) sia un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) fiscalmente a carico.
I lavoratori monogenitoriali (laddove l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio oppure laddove il figlio sia stato adottato, affidato o affiliato a un solo genitore) possono accedere al bonus con almeno un figlio fiscalmente a carico

CONTRIBUZIONE IRPEF

l’imposta lorda derivante dal reddito da lavoro dipendente deve superare le detrazioni applicabili per lavoro dipendente

L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo e viene erogata proporzionalmente al periodo di lavoro nel corso del 2024.
Nessuna riduzione del bonus va effettuata in presenza di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (es. part time orizzontale, verticale o ciclico).

CHI E’ ESCLUSO

Oltre a chi non rispetta i requisiti richiesti, il bonus non sarà concesso a coppie di fatto e in caso di separazione o di divorzio.

Non possono inoltre essere beneficiari del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

COME SI RICHIEDE

Per ottenere il Bonus Natale il dipendente deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro.
Il dipendente è tenuto a dichiarare per iscritto il proprio diritto al bonus, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico fiscalmente, oppure, nel caso di un nucleo familiare monogenitoriale, solo il codice fiscale dei figli.
Nella dichiarazione, inoltre, deve essere attestato il rispetto del requisito reddituale previsto.

È il sostituto d’imposta a riconoscere il bonus nella busta paga della tredicesima, previa richiesta del lavoratore dipendente.
Qualora nel corso dell’anno 2024 il lavoratore abbia svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus unitamente alla mensilità aggiuntiva, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo dell’indennità spettante.

Inoltre, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

L’indennità può essere rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, anche se non erogata dal datore di lavoro. 


ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.


Il sostituto d’imposta recupererà le somme erogate 
ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta tramite compensazione, attraverso un codice tributo da istituire appositamente, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.


Il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.